Evoluzione nell’organizzazione e gestione della sicurezza negli eventi

Dopo circa un anno dall’uscita delle Circolari Gabrielli e Morcone che hanno causato dibattiti e discussioni, eventi cancellati e malumori, il 18 luglio 2018 il Ministero dell’Interno, con una direttiva a firma del Capo di Gabinetto Prefetto Matteo Piantedosi, ha cercato di dare indicazioni concrete ed attuabili, nonché modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche.

Il presupposto, espresso anche nelle premesse alla Direttiva, è la “necessità di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo” per superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito, in via sperimentale, dal Prefetto Morcone il 28 luglio 2017, e per “consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali”.

Di fatto la prima differenza si esplica nel non trovare più la tabella di valutazione del rischio, dall’esito della quale si dovevano desumere azioni più o meno gravose.

Le nuove indicazioni, che tengono conto delle precedenti, sono intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, viene precisato che l’iniziativa spetta all’organizzatore che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare. Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione secondo le previsioni dell’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora nella fase istruttoria vengano rilevati profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura. Nell’ambito del Comitato saranno quindi definiti i dispositivi di security e valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” che, allegato alla direttiva, diventa un utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.

Potrà comunque essere valutata l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Infine, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del R.D. n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Alla direttiva sono poi allegate le linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità nelle quali, in dieci punti, vengono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in  manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Viene anche precisato che per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.



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